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DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 novembre 1915, n. 1916

Col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari del comune di Civitavecchia è affidata al Consiglio scolastico della provincia di Roma. (015U1916)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1916
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Testo in vigore dal: 4-2-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto le leggi 4 giugno 1911, n. 487 e 20 marzo 1913, n. 206; 
 
  Visto l'articolo unico della legge 24 dicembre 1914,  n.  1443  che
proroga termine stabilito dall'art. 87 della legge 4 giugno 1911,  n.
487, suddetta; 
 
  Visti decreti Reali 29 marzo 1914, n. 826, e 21  gennaio  1915,  n.
365, coi quali l'amministrazione delle scuole elementari  e  popolari
della provincia di Roma e' affidata al Consiglio  scolastico,  tranne
che per i comuni indicati nell'annesso elenco; 
 
  Visto il regolamento approvato con R. decreto 1°  agosto  1913,  n.
929,  e  visti  i  prospetti  di  liquidazione  formati  dall'ufficio
scolastico in applicazione dell'art. 1° dello stesso regolamento;  le
deliberazioni dei Comuni  contemplati  nel  presente  decreto  e  del
Consiglio scolastico o della Commissione istituita a norma  dell'art.
93 della  citata  legge  del  4  giugno  1911,  con  le  quali  viene
determinato l'ammontare del contributo  da  versarsi  annualmente  da
ciascun Comune alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della
citata legge; 
 
  Vista la deliberazione  e  la  domanda  dei  comuni  capoluoghi  di
circondario  compresi  nell'elenco  annesso  al   presente   decreto,
riconosciute regolari dal Ministero a norma degli articoli 9, 10,  11
del citato regolamento del 1° agosto 1913, n. 929; 
 
  Visto l'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 1°  agosto
1913, n. 930; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di  Stato  per  la  pubblica
istruzione, di concerto con il ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  L'amministrazione  delle  scuole  elementari   dei   comuni   della
provincia di Roma, indicati nell'elenco annesso al presente decreto e
firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della  pubblica  istruzione  e
del  tesoro,  e'  affidata  al  Consiglio  scolastico  della   stessa
Provincia a tutti gli effetti della legge 4 giugno 1911,  n.  487,  e
dei regolamenti pubblicati per l'applicazione della  stessa  legge  a
cominciare dal 1° gennaio 1916.