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DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 novembre 1915, n. 1908

Concernente le disposizioni circa l'esercizio di diritti e l'adempimento di obbligazioni da parte dei richiamati alle armi durante la guerra (015U1908)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1916
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 18-1-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In virtu' dei poteri straordinari conferiti al Governo con la legge
22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
esteri,  di  concerto  col   presidente   del   Consiglio,   ministro
dell'interno e coi ministri delle colonie, di grazia  e  giustizia  e
dei culti, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina e di
agricoltura, industria e commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Le  disposizioni  che   riguardano   l'esercizio   di   diritti   e
l'adempimento di obbligazioni da parte dei richiamati alle armi e  di
coloro che prestano in qualsiasi modo servizio presso il R.  esercito
e la R. marina, durante la presente guerra, si applicano a condizione
di reciprocita', anche ai cittadini degli Stati belligeranti  alleati
che si trovino sotto le armi o che prestino servizio presso le  forze
armate del proprio paese o di paesi alleati.