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DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 dicembre 1915, n. 1897

Relativo alla sospensione temporanea del pagamento del premio e del compenso di navigazione stabiliti con le leggi 16 maggio 1901, n. 176 e 22 giugno 1913, n. 784. (015U1897)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1916
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 30-1-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In virtu' della legge 22  maggio  1915,  n.  671;  che  concede  al
Governo del Re facolta' eccezionali; 
 
  Viste le leggi 16 maggio 1901, n. 176, e 22 giugno  1913,  n.  784,
che stabiliscono, tra l'altro, la concessione di un premio  e  di  un
compenso di navigazione alle navi mercantili nazionali; 
 
  Considerato  che,  in  conseguenza  delle  attuali  condizioni  del
mercato dei trasporti per mare, i noli hanno raggiunto tale misura da
assicurare  agli  armatori   un   largo   profitto;   talche'   viene
temporaneamente a cessare la ragione protettiva ed incitativa cui  si
inspirarono le leggi suindicate; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro della marina, di concerto col  ministro
del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E' temporaneamente sospesa l'esecuzione delle leggi 16 maggio 1901,
n. 176, e 22 giugno 1913, n. 784, per quanto  riguarda  il  pagamento
agli aventi diritto del premio o del compenso  di  navigazione  dalle
citate leggi stabiliti. 
 
  Resta pero' conservato a favore della Cassa  degli  invalidi  della
marina mercantile il prelevamento della percentuale  stabilita  dalle
leggi stesse sul premio o sul compenso di navigazione  che  sarebbero
altrimenti dovuti: nell'intesa che, fino a quando il presente decreto
rimarra' in vigore, tale percentuale sara' corrisposta mensilmente  -
a mesi maturati - in ragione di un  dodicesimo  dell'importo  annuale
massimo che potrebbe spettare alla Cassa. 
 
  Il  presente  decreto  avra'   effetto   dalla   data   della   sua
pubblicazione. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1915. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                          Salandra - Corsi - Carcano. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.