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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 11 novembre 1915, n. 1633

Riguardante l'autorizzazione di spese per opere idrauliche, rimboschimento del bacino del Sele, e fornitura di acqua ai Comuni pugliesi. (015U1633)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/1915
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Testo in vigore dal: 8-12-1915
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 13 luglio 1911, n. 774, recante provvedimenti per la
sistemazione idraulico-forestale dei bacini  montani,  per  le  altre
opere idrauliche e per le bonificazioni; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di  estendere  alle  concessioni  di  opere
idrauliche di 2ª e 3ª categoria nonche' di  sistemazione  dei  bacini
montani le disposizioni della legge 20 giugno 1912, n. 712,  che  per
le concessioni di bonifiche stabiliscono  il  pagamento  delle  somme
dovute dallo Stato mediante annualita' costanti, comprensive  di  una
quota di ammortamento e di interesse; 
 
  Sulla  proposta  del  ministro  segretario  di  Stato  dei   lavori
pubblici, di concerto coi  ministri  del  tesoro  e  di  agricoltura,
industria e commercio; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le concessioni di opere idraulico-forestali dei bacini montani,  di
cui all'art. 15 della legge 13 luglio 1911, n. 774, e quelle di opere
idrauliche di cui all'art. 53 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523,
modificato dall'art. 22 della legge predetta,  possono  anche  essere
fatte con le norme stabilite dalla lettera b,  dell'art.  2  e  dagli
articoli 4, 5 e 6 della legge 20 giugno 1912 n. 712.