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REGIO DECRETO 7 dicembre 1913, n. 1442

Col quale sono estesi al sistema stenografico «Meschini» tutti gli effetti legali riconosciuti agli altri sistemi menzionati nei RR. decreti 29 luglio 1909, n. 664, e 31 agosto 1910, n. 821 (013U1442)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 4-2-1914
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il  Nostro  decreto  29  luglio  1909,  n.  664,  col  quale
stabilendo   norme   per   l'abilitazione   all'insegnamento    della
stenografia secondo il sistema Gabelsberger Noë, si disponeva in modo
analogo per ogni altro sistema stenografico di notoria importanza, in
uso presso una pubblica Amministrazione o pubblicamente insegnato; 
 
  Veduto il Nostro decreto 31  agosto  1910,  n.  821,  in  cui  sono
annoverati i sistemi secondo i quali, a  giudizio  della  Commissione
centrale per la stenografia e  allo  stadio  allora  raggiunto  dagli
studi stenografici, potevansi rilasciare diplomi con valore legale; 
 
  Riconosciuto, su conforme parere di Commissione competente nominata
con decreto Ministeriale 15 agosto 1913, che,  senza  pregiudizio  di
una generale ed  organica  riforma  in  materia  di  abilitazione  al
magistero della stenografia, il sistema «Meschini» merita, per i suoi
caratteri scientifici, didattici  e  pratici,  di  essere  introdotto
nell'insegnamento e parificato  agli  altri  sistemi  precedentemente
riconosciuti; 
 
  Sulla proposta dei Nostri  ministri,  segretari  di  Stato  per  la
pubblica istruzione e per l'agricoltura, industria e commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono estesi al sistema stenografico «Meschini»  tutti  gli  effetti
legali riconosciuti agli altri sistemi menzionati nei RR. decreti  29
luglio 1909, n. 664 e 31 agosto 1910, n. 821. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 7 dicembre 1913. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                     CREDARO - NITTI. 
 
  Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.