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LEGGE 29 giugno 1913, n. 796

Che approva le norme per la stazzatura delle navi. (013U0796)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 30-7-1913
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le regole per la stazzatura delle navi sono stabilite  con  decreto
Reale, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, ed  il
Comitato per l'esame dei progetti di navi. 
 
  Nella determinazione di tali regole si terra' conto  degli  accordi
internazionali e dei sistemi  generalmente  adottati  in  materia  di
stazzatura. 
 
  E' abrogato l'art. 1 della legge 21 dicembre 1905, n. 590. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita del  sigillo  dello,  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a San Rossore, addi' 29 giugno 1913. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                              Leonardi - Cattolica - Di San Giuliano. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.