stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 marzo 1912, n. 239

Che converte in legge il R. decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, col quale vengono prorogati i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue. (012U0239)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 6-4-1912
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, col
quale sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre  1912  i  termini
assegnati dalla legge 14 luglio 1887,  n.  4727  (serie  3ª)  per  la
commutazione delle prestazioni perpetue, gia' prorogati  colle  leggi
30 giugno 1901, n. 262, 24 dicembre 1903, n. 494, 22  dicembre  1904,
n. 658, 28 dicembre 1905, n.  597,  30  dicembre  1906,  n.  644,  22
dicembre 1907, n. 786, 24 dicembre 1908, n. 717, 23 dicembre 1909, n.
779 e 29 dicembre 1910, n. 905. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 31 marzo 1912. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                  Finocchiaro-Aprile. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.