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REGIO DECRETO 24 dicembre 1911, n. 1490

Che proroga fino al 31 dicembre 1912 la validità della disposizione dell'art. 3 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario della Sardegna. (011U1490)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-3-1912
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti  per
il credito fondiario dell'isola di Sardegna; 
 
  Veduta la legge 10 luglio 1910, n. 514, che  prorogo'  fino  al  31
dicembre 1911 la validita' delle disposizioni degli articoli  3  e  5
della detta legge 30 gennaio 1898, n. 21; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro,  segretario  di  Stato  per
l'agricoltura, l'industria ed il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E'  prorogata  fino  al  31  dicembre  1912  la   validita'   della
disposizione dell'art. 3 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante
provvedimenti per il Credito fondiario dell'isola  di  Sardegna,  che
accorda ai mutuatari dell'Istituto di credito fondiario della cessata
Cassa di risparmio di Cagliari il diritto allo sconto del  venti  per
cento sui pagamenti per anticipata restituzione totale o parziale del
debito capitale. 
 
  Per lo stesso periodo di tempo  e'  prorogata  la  validita'  della
disposizione dell'art. 5 della legge citata, in base  alla  quale  la
Societa' anonima di credito fondiario sardo, con sede in  Milano,  e'
esonerata dal pagamento della tassa  di  circolazione  sulle  proprie
azioni e dell'imposta di ricchezza mobile sugli utili annuali.