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REGIO DECRETO 24 dicembre 1911, n. 1489

Col quale viene rettificato un errore incorso nella trascrizione del testo dell'art. 2 della legge 13 luglio 1911, n. 774, recante provvedimenti pei bacini montani, per altre opere idrauliche e per le bonificazioni. (011U1489)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 3-3-1912
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 13 luglio 1911, n. 774, recante provvedimenti per la
sistemazione idraulico-forestale dei bacini  montani,  per  le  altre
opere idrauliche e per le bonificazioni; 
 
  Visto il  testo  originale  della  citata  legge  ch'e'  pienamente
conforme a quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale del  Regno,  n.
181, del 3 agosto 1911, ed inserito nella  Raccolta  ufficiale  delle
leggi e dei decreti del Regno; 
 
  Visto il testo della stessa legge  stato  approvato  dal  Senato  e
dalla Camera dei deputati; 
 
  Ritenuto  che  nei  due  testi  della  detta   legge   esiste   una
discordanza; 
 
  Che cioe' nel testo stato approvato dai  due  rami  del  Parlamento
all'art. 2 vi e' il seguente comma: «Nella erogazione della spesa per
tali lavori sara' tenuto conto, con equa misura  distributiva,  delle
singole e speciali esigenze delle varie regioni  di  cui  all'art.  9
della leggo 22 dicembre 1910, n. 919»; 
 
  Che invece nel testo stato  sanzionato  e  promulgato  ed  inserito
nella raccolta ufficiale delle leggi  e'  stato  nel  citato  art.  2
omesso il comma di sopra riferito; 
 
  Ritenuto che dal confronto del testo della  legge  stato  approvato
dal  Senato  e  dalla  Camera  dei  deputati  e  dei  relativi   atti
parlamentari rimane accertato in modo irrefragabile che la constatata
discordanza e' occorsa per errore di trascrizione; 
 
  Sulla proposta del ministro, segretario di  Stato  per  gli  affari
dell'interno, presidente del Consiglio, e dei ministri  segretari  di
Stato pei lavori pubblici, pel tesoro, per l'agricoltura, industria e
commercio e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'articolo secondo della su accennata legge 13 luglio 1911, n. 774,
stata approvata dal Senato e dalla Camera dei  deputati,  e'  da  Noi
sanzionato e promulgato come segue: 
 
  «Saranno anche eseguiti a cura e spese dello Stato, entro i  limiti
dei  fondi  stanziati  annualmente  nel  bilancio  del  ministero  di
agricoltura, industria e  commercio,  i  lavori  di  rinsaldamento  e
rimboscamento dei terreni compresi in un  bacino  montano  o  in  una
parte di esso, quando, pur non riscontrandosi i caratteri di  cui  al
precedente  art.  1,  le  condizioni  dei  terreni  siano   tali   da
compromettere, con danno  pubblico,  la  consistenza  del  suolo,  la
sicurezza degli abitati o il buon regime delle acque». 
 
  «Nella erogazione della spesa per tali lavori sara'  tenuto  conto,
con equa misura distributiva, delle singole e speciali esigenze delle
varie regioni di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1910,  n.
919». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 24 dicembre 1911. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                          Giolitti - Sacchi - Tedesco 
                                            - Nitti - Facta.          
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.