stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 24 dicembre 1911, n. 1479

Col quale vengono portate modificazioni alle norme per il funzionamento dell'Unione messinese, ed altri provvedimenti riguardanti i comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908. (011U1479)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 10-2-1912
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12; 
 
  Viste le leggi 13 luglio 1910, n. 466 e 28 luglio 1911, n. 842; 
 
  Sulla proposta del Nostro presidente del  Consiglio  dei  ministri,
ministro dell'interno, di concerto coi  ministri  del  tesoro,  delle
finanze, della grazia, giustizia e dei culti, dei lavori pubblici,  e
dell'agricoltura, industria e commercio; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'unione  messinese  dei  proprietari  danneggiati  dal  terremoto,
instituita dalle leggi 13 luglio 1910, n. 466 e 28  luglio  1911,  n.
842, qualora non voglia valersi della facolta' di contrarre  i  mutui
di favore di cui all'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n.  12,  per
la riparazione,  ricostruzione  e  nuova  costruzione  degli  edifici
passati in sua proprieta' a norma degli articoli 10, 11, 12, 13 e  16
della seconda delle leggi suddette, potra' chiedere al ministero  del
tesoro che le sia corrisposto direttamente il contributo,  messo  dal
citato art. 7 a carico dello Stato per il pagamento degli interessi e
dell'ammortamento dei mutui stessi. 
 
  Tale contributo viene fissato nella misura del 50 per cento e sara'
pagato con le modalita' stabilite dagli articoli seguenti.