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REGIO DECRETO 29 settembre 1910, n. DXXV (525)

Che erige in R. scuola tecnica femminile le classi parallele aggiunte della Regia scuola tecnica «Antonio Cina» di Cagliari. (1000525R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/1911
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Testo in vigore dal: 30-7-1911
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 5 del testo unico delle leggi per l'istituzione e  la
conversione in governative di scuole medie, approvato con  il  Nostro
decreto 25 luglio 1907, n. 645; 
 
  Veduto   l'art.   18   delle   disposizioni    regolamentari    per
l'applicazione del detto testo unico approvato con Nostro  decreto  3
agosto 1909, n. 630; 
 
  Veduta la legge 14 luglio, n. 562, portante provvedimenti di favore
per la Sardegna; 
 
  Veduto che la scuola tecnica di Cagliari conta un esuberante numero
di classi aggiunte che esistono da piu' di tre anni; 
 
  Veduta la deliberazione 25 aprile 1910 della Giunta  municipale  di
Cagliari ratificata dalla deliberazione di quel Consiglio comunale in
data 20 giugno 1910, con  l'approvazione  del  Consiglio  provinciale
scolastico; 
 
  Veduto che  il  comune  di  Cagliari  ha  provveduto  uno  speciale
edificio convenientemente arredato, per collocarvi le classi aggiunte
da distaccare dalla R. scuola tecnica «Antonio Cima»; 
 
  Veduto il favorevole parere della commissione mista  istituita  con
il Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 630; 
 
  Sulla proposta dei Nostri  ministri,  segretari  di  Stato  per  la
pubblica istruzione e per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il corso completo di classi parallele femminili  aggiunte  alla  R.
scuola tecnica «Antonio Cima» di Cagliari e' eretto in  Regia  scuola
tecnica femminile autonoma.