stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 29 dicembre 1910, n. 951

Che stabilisce il ruolo dello stato maggiore generale al 1° gennaio 1911. (010U0951)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 12-3-1911
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto la legge n. 443 del 10 luglio 1910 che istituisce il servizio
tecnico e il corso superiore tecnico di artiglieria; 
 
  Visto la legge n. 515 del 17 luglio 1910, che apporta modificazioni
al testo unico delle leggi di ordinamento  del  R.  esercito,  e  dei
servizi dipendenti dal Ministero della guerra, e al testo unico delle
leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito; 
 
  Visto la legge n. 531 del 17 luglio 1910 riguardante  modificazioni
al testo unico delle leggi di  ordinamento  del  R.  esercito  e  dei
servizi dipendenti  dall'Amministrazione  della  guerra  nella  parte
relativa ai personali amministrativi; 
 
  Visto il Nostro decreto in data 15 dicembre 1910,  che  nomina  due
maggiori generali alle cariche  di  ispettore  delle  costruzioni  di
artiglieria, e di ufficiale generale  addetto  all'ispettorato  delle
costruzioni d'artiglieria; 
 
  Previa deliberazione del Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Col 1° gennaio 1911, costituendosi il ruolo  speciale  tecnico,  il
ruolo dello stato maggiore generale, esclusi i generali del  servizio
tecnico, i generali  medici  e  il  generale  commissario,  verra'  a
risultare, secondo l'articolo 8 della legge 10 luglio 1910,  n.  443,
di: 
 
                     5 generali di esercito 
                     49 tenenti generali 
                     95 maggior generali. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1910. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                Luzzatti - Spingardi. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Fani.