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REGIO DECRETO 29 dicembre 1910, n. 928

Che sostituisce l'art. 3 del decreto riflettente la istituzione della medaglia d'onore per lunga navigazione. (010U0928)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1911
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 11-2-1911
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3 del R. decreto 27 novembre 1904, n. 656,  col  quale
fu istituita la medaglia d'onore per la lunga navigazione; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di computare  ai  militari  dell'armata  di
mare,  per  gli  effetti  del  conseguimento  di   tale   distinzione
onorifica, i periodi  d'imbarco  da  essi  compiuti,  senza  riguardo
all'eta'; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  All'art. 3 del R. decreto 27 novembre 1904, n. 656,  e'  sostituito
il seguente: 
 
  «Art.  3.  -  Il  periodo  di  navigazione  indicato  nell'articolo
precedente sara' computato per la gente di mare di 1ª  categoria  dal
diciottesimo anno di eta' e per i militari della R. marina dal giorno
in cui cominciarono a prestare effettivo servizio a bordo  delle  RR.
navi armate». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1910. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                       Luzzatti - Leonardi-Cattolica. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Fani.