stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 18 dicembre 1910, n. CCCCLXXXII (482)

Che stabilisce le sezioni elettorali di probiviri per le industrie tessili sedenti in Morbegno (1000482R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1911
nascondi
vigente al 30/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 1-2-1911
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge del 15 giugno 1893, n. 295 sui Collegi di  probiviri
per le industrie; 
 
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  legge   stessa,
approvato con R. decreto 26 aprile 1894, numero 179; 
 
  Veduto il R. decreto 1° novembre 1908, numero CCCCLXXXIV, col quale
fu istituito in Morbegno, un Collegio di probiviri per  le  industrie
tessili, con giurisdizione su tutto il territorio della provincia  di
Sondrio; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro,  segretario  di  Stato  per
l'agricoltura, l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le sezioni elettorali del Collegio di probiviri  per  le  industrie
tessili, con sede in Morbegno, sono stabilite come appresso: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1910. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                             Raineri. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Fani.