stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 12 novembre 1908, n. 821

Che concede il sale a L. 12 al quintale per la preparazione di acqua marina artificiale da servire all'allevamento dei pesci negli acquari marini. (008U0821)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 24-2-1909
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 21 aprile 1862, n. 563,  e
la tabella B annessa al decreto legis1ativo 28 giugno 1866,  n.  3018
sulla tariffa dei sali; 
 
  Visto l'articolo 45 del regolamento sulle privative, approvato  con
R. decreto 1 agosto 1901, n. 399; 
 
  Sentito il parere del Consiglio tecnico per  l'amministrazione  dei
sali; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' concesso il  sale  al  prezzo  di  L.  12  al  quintale  per  la
preparazione di acqua marina artificiale da  servire  all'allevamento
dei pesci negli acquari marini.