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REGIO DECRETO 17 ottobre 1907, n. 859

Concernente i posti d'insegnanti da assegnarsi al ginnasio di Crema. (007U0859)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 26-3-1908
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 142; 
 
  Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342; 
 
  Veduto l'organico delle scuole medie per l'anno scolastico 1907-908
approvato con Nostro decreto 29 settembre 1907; 
 
  Visto il Nostro decreto 30 settembre 1907, col  quale  il  ginnasio
comunale pareggiato di Crema, fu dal 1° ottobre 1907,  convertito  in
governativo; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Dal 1° ottobre 1907, ai posti di capo d'istituto  e  di  professore
ordinario e straordinario per le scuole medie per  l'anno  scolastico
1907-908, approvato  con  Nostro  decreto  29  settembre  1907,  sono
aggiunti i seguenti posti per i ginnasi: 
 
  Capo d'istituto effettivo numero uno. 
 
  Professori ordinari e straordinari del secondo ordine di ruoli  per
l'insegnamento  di  materie  letterarie  nelle  classi  superiori  di
ginnasio numero due. 
 
  Professori ordinari e straordinari del primo ordine  di  ruoli  per
l'insegnamento delle materie letterarie  nelle  classi  superiori  di
ginnasio numero  cinque,  dei  quali  tre  per  l'insegnamento  delle
materie letterarie nelle  classi  inferiori  del  ginnasio,  uno  per
l'insegnamento della matematica, ed uno per la lingua francese.