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REGIO DECRETO 1 dicembre 1907, n. 839

Che approva l'annesso regolamento per l'applicazione della legge pei provvedimenti a favore del comune di Comacchio. (007U0839)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1908.
Il presente Regio Decreto è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero "739".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/1908)
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vigente al 06/05/2024
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Testo in vigore dal: 21-2-1908
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 13 giugno 1907, n.  349,  portante  provvedimenti  a
favore del comune di Comacchio; 
 
  Visto che con l'articolo unico della legge suddetta fu disposto che
dovessero fissarsi con regolamento i criteri  per  la  determinazione
del  reddito  attuale  dei  terreni,  ai  quali  vanno  applicate  le
disposizioni della legge; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il parere del Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E'  approvato  l'unito  regolamento,  visto  d'ordine  Nostro   dal
ministro delle finanze, per l'applicazione della legge anzidetta. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 1° dicembre 1907. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giolitti. 
                                                            Lacava.   
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.