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LEGGE 13 giugno 1907, n. 403

Impianto di vie funicolari aeree. (007U0403)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 23-7-1907
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il proprietario di un fondo e' tenuto a lasciar  passare  sopra  il
fondo stesso le gomene di vie funicolari aeree private, destinate  al
trasporto di prodotti agrari, minerari e forestali,  e  di  qualsiasi
altra industria. 
 
  Chi intraprende la costruzione di  una  via  funicolare  aerea,  ha
diritto di collocare nel fondo attraversato i sostegni delle funi,  i
meccanismi di tensione, di deviazione e di trazione, e  di  occupare,
nei punti estremi della linea, le zone di terreno necessarie  per  il
deposito e il carico e scarico  delle  materie  da  trasportarsi,  la
estensione delle quali sara' determinata secondo le norme che saranno
stabilite nel regolamento.