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REGIO DECRETO 9 dicembre 1906, n. 715

Che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 15 luglio 1906, n. 327, sull'esercizio della professione di ragioniere. (006U0715)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/1923)
Testo in vigore dal: 17-2-1907
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la  legge  15  luglio  1906,  n.  327,  sull'esercizio  della
professione di ragioniere; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari di grazia e giustizia e dei culli; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato  l'unito  regolamento  per  l'esecuzione  della  legge
sull'esercizio  della   professione   di   ragioniere,   vidimato   e
sottoscritto d'ordine Nostro dal guardasigilli ministro segretario di
Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti. 
 
  Ordiniamo che d presente decreto, munito del sigillo  dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 9 dicembre 1906. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                            GIOLITTI. 
                                                            GALLO.    
 
  Visto, Il Guardasigilli: Gallo.