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LEGGE 27 dicembre 1906, n. 692

Disposizioni circa il collocamento a riposo degli assistenti del genio navale. (006U0692)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1907
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-2-1907
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Gli assistenti del genio navale hanno  diritto  al  collocamento  a
riposo per anzianita' di servizio dopo  42  anni  di  eta'  e  20  di
servizio, come tutti i sott'ufficiali della R. marina. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 27 dicembre 1906. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                        C. MIRABELLO. 
                                                        A. MAJORANA.  
 
  Visto, Il guardasigilli: Gallo.