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LEGGE 15 luglio 1906, n. 383

Concernente provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna. (006U0383)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-8-1906
al: 5-8-1911
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo,  escluse
le provincie di Potenza e di Napoli, a datare dal 1° gennaio  1907  e
fino a quando  non  vengano,  in  ciascuna  provincia  o  in  ciascun
circondario, compiute le operazioni del nuovo catasto  in  esecuzione
delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, 21 gennaio 1897, n. 23,
7 luglio 1901, n. 321 e 8 luglio 1904, n. 386, l'imposta erariale sui
terreni e' ridotta  del  30  per  cento  a  favore  dei  contribuenti
inscritti nei  ruoli  della  rispettiva  provincia  per  una  rendita
imponibile non superiore a L. 6000. 
 
  Una eguale parte della imposta sulle rendite imponibili superiori a
L.  6000  sara'   conferita   dallo   Stato   alla   costituzione   e
all'incremento  del  capitale  delle  Casse  di  credito  agrario  da
istituirsi in ciascuna provincia, come ai seguenti articoli. 
 
  Le sovrimposte  provinciali  e  comunali  continueranno  ad  essere
commisurate e ripartite in base al contingente  attuale  dell'imposta
senza riguardo alla riduzione concessa con la presente legge. 
 
  Le Provincie e i Comuni che abbiano gia' raggiunto il limite legale
dei cinquanta centesimi dell'imposta erariale, non potranno, dopo  la
pubblicazione  della  presente  legge,  elevare  la  sovrimposta  sui
terreni oltre la media risultante dagli ultimi cinque anni, a partire
dal 1° gennaio 1902, computando nella media anche gli anni in cui non
abbiano ecceduto dal limite legale. 
 
  Eguale divieto e' fatto per qualsiasi aumento della sovrimposta sui
terreni oltre i cinquanta  centesimi  dell'imposta  erariale  per  le
provincie e i comuni che  non  abbiano  anteriormente  alla  presente
legge raggiunto il limite legale. 
 
  Ogni disposizione contraria e' annullata.