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REGIO DECRETO 17 dicembre 1905, n. CCCCXXIX (429)

Che approva l'annesso regolamento per l'applicazione e riscossione della tassa sugli esercenti industrie e commerci nella provincia di Chieti. (0500429R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1914)
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Testo in vigore dal: 14-2-1906
al: 9-7-1914
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680; 
 
  Visto il R.  decreto  in  data  11  febbraio  1897,  n.  LX  (parte
supplementare); 
 
  Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti di  Chieti
in data 25 settembre 1905; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato,  per
l'agricoltura, l'industria ed il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Gli articoli 2 e 3 del R. decreto 11 febbraio  1897  n.  LX  (parte
supplementare) che autorizza la Camera di commercio ed arti di Chieti
ad imporre un'annua tassa sui redditi  degli  esercenti  industrie  e
commerci nella Provincia sono modificati come segue: 
 
                               Art. 2. 
 
  L'ammontare  totale  della  tassa  sara'   ogni   anno   sottoposto
all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio,
e  verra'  ripartito   fra   i   contribuenti   divisi,   a   seconda
dell'importanza   dei   loro   redditi,   desunti   dai   ruoli   per
l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, dalle denunzie,  dai
bilanci e dai  resoconti  delle  Societa',  degli  Istituti  e  degli
esercenti commerci, arti  od  industrie  in  dodici  categorie,  come
risulta dalla tabella seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                               Art. 3. 
 
  Il regolamento per l'applicazione e per la riscossione della  tassa
camerale, approvato col R. decreto 11 febbraio  1897,  n.  LX  (parte
supplementare), sara' sostituito da quello unito al presente decreto,
visto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 17 dicembre 1905. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                                RAVA. 
 
  Visto, Il guardasigilli: C. FINOCCHIARO-APRILE.