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REGIO DECRETO 21 dicembre 1905, n. 631

Che autorizza l'annesso regolamento per le norme della stazzatura delle navi col sistema Merchant Schipping Act. (005U0631)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 10-2-1906
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 1° della legge 21 dicembre  1905,  590  relativa  alle
modificazioni dell'art. 20 della legge 23 luglio 1896,  n.  318,  sui
provvedimenti a favore della marina mercantile; 
 
  Visti i RR. decreti 11 marzo 1873, n. 1303, serie 2ª, e  30  luglio
1882, n. 943, serie 3ª, contenenti le norme per la  stazzatura  delle
navi; 
 
  Sentiti i pareri del Consiglio superiore di marina e del  Consiglio
di Stato; 
 
  Sulla proposta dei nostri ministri della marina, del tesoro,  delle
finanze, degli affari esteri, di agricoltura, industria e  commercio,
e delle poste e dei telegrafi; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvato l'annesso regolamento, firmato  d'ordine  Nostro,  dai
ministri della  marina,  del  tesoro,  delle  finanze,  degli  affari
esteri, di  agricoltura,  industria  e  commercio  e  delle  poste  e
telegrafi, contenente le norme per la stazzatura delle navi  in  base
al metodo inglese stabilito dal Merchant Shipping Act del 1894.