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REGIO DECRETO 14 dicembre 1905, n. 627

Inscrizione del porto d'Ischia nella 1ª categoria nei riguardi della navigazione generale, come porto di rifugio. (005U0627)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1906
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 4-2-1906
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 1° luglio 1894, n. 360, mediante  il  quale  il
porto di Ischia, in provincia di Napoli, fu inscritto in II categoria
3ª classe; 
 
  Vista la istanza 15 ottobre 1902 con  cui  il  sindaco  di  Ischia,
previa autorizzazione avuta  dal  Consiglio  comunale  in  seduta  26
giugno 1902, ha chiesto che quel porto sia promosso in  1ª  categoria
nei riguardi della navigazione, come porto di rifugio; 
 
  Sentiti i Consigli della Provincia e dei Comuni interessati; 
 
  Uditi i pareri del Consiglio dell'industria e  del  commercio,  del
Consiglio superiore di Marina, del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici e infine del Consiglio di Stato; 
 
  Ritenuto che dall'istruttoria compiuta a norma  dell'art.  3  della
legge organica sui porti,  spiaggie  e  fari  2  aprile  1885  (testo
unico), n. 3095 e 8 e 9 del regolamento 26 settembre 1904, n. 713  e'
risultato dai  dati  statistici  raccolti,  che  concorrono  tutti  i
requisiti per l'invocato passaggio di categoria  nei  riguardi  della
navigazione, ferma restando pero' la classifica in seconda  categoria
3ª classe per quanto riguarda il commercio a  mente  del  sovracitato
decreto 1° luglio 1894, n. 360; 
 
  Vista la legge 2 aprile 1885, n.  3095  (testo  unico)  pei  porti,
spiaggie e fari e relativo regolamento 26 settembre 1904, n. 713; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori
pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Il porto d'Ischia e' iscritto nella 1ª categoria nei riguardi della
navigazione  generale  come  porto   di   rifugio,   ferma   restando
l'istruzione del porto stesso  in  2ª  categoria  3ª  classe  nonche'
l'elenco e le quote di concorso degli enti interessati approvati  col
predetto R. decreto 1° luglio 1894, n. 360. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 14 dicembre 1905. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                         C. Ferraris. 
 
  Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.