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REGIO DECRETO 17 novembre 1904, n. DXXXII (532)

Che stabilisce la sezione elettorale del collegio di probi-viri per la industria edilizia e affini in Como. (0400532R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1905
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-2-1905
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge  del  15  giugno  1893,  n.  295,  sui  collegi  di
probiviri per le industrie; 
 
  Veduto  il  regolamento  per  la  esecuzione  della  legge   stessa
approvato con R. decreto del 26 aprile 1894; 
 
  Veduto il R. decreto del 24 aprile 1904, n. CLXXXIX  col  quale  fu
istituito un collegio di probiviri per la industria edilizia e affini
con  sede  in  Como  e  giurisdizione  su  tutto  il  territorio  del
circondario stesso; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  di  agricoltura,  industria  e
commercio: 
 
  Abbiamo decretata e decretiamo: 
 
  Le sezioni elettorali del collegio  di  probiviri  per  l'industria
edilizia e affini, istituito  in  Como,  sono  stabilite  secondo  il
prospetto che segue: due per gli industriali e  quattordici  per  gli
operai: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a San Rossore, addi' 17 novembre 1904. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                                Rava. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Ronchetti.