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REGIO DECRETO 14 agosto 1904, n. 459

Che proroga al 31 dicembre 1904 gli effetti del trattato di commercio conchiuso tra l'Italia e la Svizzera il 19 aprile 1902. (004U0459)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/01/1905)
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Testo in vigore dal: 14-9-1904
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge in data delli 8 luglio 1904, n. 364; 
 
  Ritenuto che, in attesa dell'applicazione del trattato di commercio
fra l'Italia e la Svizzera, firmato a  Roma  il  13  luglio  1904,  i
Governi dei due Paesi hanno  stipulato,  sotto  la  stessa  data,  un
protocollo per regolare i reciproci rapporti commerciali fino  al  31
dicembre 1904, sulle basi del trattato italo-elvetico del  19  aprile
1892; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari Esteri di concerto con i Ministri Segretari di  Stato  per  il
Tesoro, interim delle  Finanze,  e  per  l'Agricoltura,  Industria  e
Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono prorogati fino al 31 dicembre 1904 gli effetti del trattato di
commercio conchiuso fra l'Italia e la Svizzera il 19 aprile 1892.