LEGGE 18 luglio 1904, n. 390

Riflettente la istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza (004U0390)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 11-8-1904
al: 28-2-1923
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
  Istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e
di un servizio di ispezione della pubblica assistenza e beneficenza. 
 
                               Art. 1. 
 
  E' istituita in ogni provincia una Commissione di assistenza  e  di
beneficenza pubblica. 
 
  Essa si compone del prefetto, presidente,  e  di  otto  membri  dei
quali due sono di diritto designati in ragione del loro ufficio,  tre
sono eletti dal Consiglio provinciale, due sono nominati per  decreto
Reale fra gli elettori amministrativi della provincia, ed  uno  dagli
operai che fanno parte dei  Collegi  dei  probi-viri  costituiti  nel
capoluogo della provincia, scelti o fra i probi-viri  stessi,  oppure
fra  gli  inscritti  nelle  liste  elettorali  operaie  dei  suddetti
collegi. Nelle provincie  che  hanno  una  popolazione  superiore  ai
500,000 abitanti i membri da eleggersi dal Consiglio provinciale sono
cinque, quelli nominati per decreto Reale  sono  tre,  e  due  quelli
nominati dai collegi dei probi-viri. 
 
  Mancando nel capoluogo il Collegio dei probi-viri, i membri  operai
saranno nominati per decreto Reale fra  gli  operai  inscritti  nelle
liste elettorali amministrative della provincia. 
 
  Sono membri di diritto: 
 
  il  consigliere  di  prefettura  incaricato  della  vigilanza   sul
servizio delle opere pie; 
 
  il medico provinciale. 
 
  La  Commissione  ha  la  sua  sede  presso  la  prefettura,  ed  un
segretario di questa disimpegna le funzioni di segretario.