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REGIO DECRETO 31 maggio 1903, n. CCXCVI (296)

Che istituisce in Brescia due collegi di probi-viri, uno per le industrie edilizie e affini e l'altro per le industrie alimentari e affini. (0300296R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/09/1903
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Testo in vigore dal: 2-9-1903
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE? 
 
                            RE D'ITALIA. 
 
  Veduta la legge  del  15  giugno  1893,  n.  295,  sui  collegi  di
probi-viri per le industrie e  il  regolamento  approvato  con  regio
decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione di detta legge; 
 
  Sentito l'avviso degli enti  indicati  nello  art.  2  della  legge
predetta; 
 
  Sulla proposta dei  Nostri  ministri  segretari  di  Stato  per  la
grazia, la giustizia e i culti e per l'agricoltura, l'industria e  il
commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono  istituiti  per  la  provincia  di  Brescia  due  collegi   di
probi-viri, uno per le industrie edilizie e affini,  l'altro  per  le
industrie alimentari e affini.