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REGIO DECRETO 28 dicembre 1902, n. 561

Approvazione del Regolamento per la registrazione internazionale dei Marchi di fabbrica e di commercio. (002U0561)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1925)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 11-2-1903
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 12 dicembre 1901,  n.  523,  che  approva  gli  atti
addizionali firmati a Bruxelles dall'Italia e da vari altri Stati per
la tutela della proprieta' industriale; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta  del  Nostro  Ministro  d'Agricoltura,  Industria  e
Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato l'annesso Regolamento, visto, per ordine  Nostro,  dal
Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, per l'applicazione del
2°  protocollo  di  Madrid  del  14  aprile  1891,   concernente   la
registrazione internazionale dei Marchi di fabbrica e  di  commercio,
modificato dall'atto addizionale di Bruxelles 14 dicembre 1900. 
 
  E' abrogato il precedente Regolamento approvato con R.  decreto  10
febbraio 1895, n. 50. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1902. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                       G. ZANARDELLI. 
                                                         G. BACCELLI. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.