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LEGGE 28 dicembre 1902, n. 548

Che autorizza il Governo a ratificare la Convenzione monetaria addizionale colla Svizzera. (002U0548)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 25-1-1903
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il Governo del  Re  e'  autorizzato  a  ratificare  la  Convenzione
monetaria addizionale a quella del 6 novembre  1885,  sottoscritta  a
Parigi il 15 novembre 1902, che accorda alla Confederazione  Elvetica
una coniazione supplementare di monete divisionali. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 28 dicembre 1902. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                          Di Broglio. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.