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LEGGE 28 dicembre 1902, n. 544

Aggiunta all'articolo 56 (testo unico 4 maggio 1893) della legge comunale e provinciale. (002U0544)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 23-1-1903
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  All'articolo 56 (testo unico, 4 maggio 1898) della legge comunale e
provinciale e' aggiunto il seguente comma: 
 
  «Tuttavia nei mandamenti o distretti ove  l'emigrazione  temporanea
durante la stagione estiva  e'  notevole  e  di  carattere  costante,
potra' la Giunta provinciale amministrativa, sulla istanza  o  di  un
Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di  un  Comune,
sentiti  i  Consigli  comunali   della   circoscrizione   elettorale,
accordare che nella stessa la convocazione dei Comizi  sia  ritardata
anche dopo l'epoca fissata e fino a tutto dicembre. 
 
  «In questo caso i nuovi eletti, in deroga al disposto dell'articolo
259, entreranno subito in carica. 
 
  «La deliberazione della  Giunta  provinciale  amministrativa  sara'
pubblicata nei Comuni interessati; contro di essa e' ammesso  ricorso
alla IV Sezione  del  Consiglio  di  Stato  che  decidera'  anche  in
merito». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 28 dicembre 1902. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giolitti. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.