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REGIO DECRETO 11 dicembre 1902, n. 540

Che modifica il Regolamento 10 luglio 1901, n. 375, sull'emigrazione. (002U0540)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1903
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 18-1-1903
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE L'ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto in data 10 luglio 1901, n. 375, con cui  fu
approvato il Regolamento per  l'esecuzione  della  legge  31  gennaio
1901, n. 23, sull'emigrazione; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari Esteri di concerto coi Ministri dell'Interno,  delle  Finanze,
del Tesoro, di  Grazia  e  Giustizia,  della  Guerra,  della  Marina,
dell'Agricoltura,  Industria  e  Commercio,  e  delle  Poste  e   dei
Telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli articoli 27, 39, 43, 48, 58, 59, 60, 61, 75,  170  e  171  del
Regolamento 10 luglio 1901, n. 375, sull'emigrazione sono  sostituiti
i seguenti: 
 
  Art. 27. I comitati  mandamentali  e  comunali,  dei  quali  tratta
l'articolo 10 della legge, saranno istituiti, o sciolti, con  decreto
del Commissariato. Essi avranno la loro sede nel municipio o in altro
luogo provveduto dal municipio. 
 
  Per  gli  effetti  dell'articolo  10  della   legge,   il   giudice
conciliatore non e' chiamato a far parte del comitato, se non  quando
manchi il pretore o chi ne fa le veci. 
 
  I   prefetti   delle   provincie,   nelle   quali   il    movimento
dell'emigrazione  e'   di   qualche   importanza,   indicheranno   al
Commissariato i mandamenti o i comuni in cui sia opportuno  istituire
un Comitato, e proporranno fra i medici e i  ministri  del  culto  le
persone piu' idonee a parteciparvi. Ove la proposta sia approvata dal
Commissariato, il  Consiglio  comunale  interessato  procedera'  alla
scelta del rappresentante di societa' operaie ed agricole  locali,  e
il  prefetto  notifichera'  a  tutti  i  comuni  della  provincia  la
costituzione del Comitato, o dei Comitati, e i  nomi  dei  rispettivi
componenti. 
 
  Per la nomina di detto rappresentante ciascuna societa' designera',
dietro invito del sindaco, uno  dei  propri  componenti,  ovvero  uno
ascritto ad altra societa' operaia o agricola del luogo. Il Consiglio
comunale scegliera' una delle persone cosi designate. 
 
  L'istituzione del Comitato e' obbligatoria nei comuni dove ha  sede
un rappresentante di vettore. 
 
  Non potra' essere istituito piu' di un Comitato in un comune, anche
se questo comprenda piu' mandamenti. In questo caso il presidente del
tribunale designera' il pretore che deve presiedere il Comitato. 
 
  Nei comuni capoluoghi di provincia  o  di  circondario  il  sindaco
potra' delegare  un  consigliere  comunale  che  lo  rappresenti  nel
comitato. 
 
  Art. 39. Quando il ministro degli affari esteri  ritenga  opportuno
di  facilitare  l'opera  di  missionari  a  favore  di  istituti   di
beneficenza o di patronato per l'emigrazione in paesi  transoceanici,
potra' richiedere il  vettore  d'un  biglietto  gratuito  d'andata  e
ritorno, in prima classe,  compreso  il  vitto,  a  favore  di  detti
missionari. 
 
  Uguale richiesta puo' fare, su proposta del  Commissario  generale,
per l'invio in paesi transoceanici, o pel richiamo da essi, di membri
del Consiglio dell'emigrazione, o di funzionari o  delegati  speciali
del Commissariato, o di delegati del tesoro, o di delegati del  Banco
di Napoli, a scopo di  ispezioni  o  di  informazioni  nell'interesse
dell'emigrazione o della tutela del risparmio e delle  rimesse  degli
emigrati italiani, in relazione con la legge del 1° febbraio 1901, n.
24. 
 
  In ogni caso la richiesta sara' limitata per ciascun vettore a  due
biglietti d'andata e due di ritorno all'anno. Dei biglietti di cui il
Commissariato non si sia valso nell'anno, esso potra'  valersi  entro
il termine di tre anni successivi. 
 
  Art. 43. Alla domanda di cui all'articolo  precedente  si  dovranno
aggiungere: 
 
      a) un certificato della Camera di  commercio  da  cui  risulti,
secondo i casi, che gli armatori e noleggiatori nazionali, le persone
le quali hanno la firma sociale in rappresentanza delle compagnie,  o
dei consorzi di armatori nazionali e cosi' i mandatari  di  compagnie
armatori e noleggiatori forestieri, come  le  persone  che  hanno  la
firma sociale, se mandataria e' una ditta  italiana,  sono  inscritti
fra i commercianti; 
 
      b) il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco  dal
Comune di domicilio dei predetti; 
 
      c) il certificato penale di data recente; 
 
      d) il certificato di cittadinanza italiana per gli  armatori  e
noleggiatori nazionali e per i mandatari inindicati nella lettera  a)
del presente articolo. 
 
  Gli atti indicati nel precedente e  nel  presente  articolo,  fatti
all'estero,  dovranno  essere  legalizzati   da   un   Regio   agente
diplomatico o consolare e dal Regio Ministero degli affari esteri; ed
a quelli scritti in lingua straniera, eccettuata la francese,  dovra'
essere unita la traduzione in lingua italiana,  certificata  conforme
da un Regio rappresentante diplomatico o consolare all'estero, oppure
da un interprete riconosciuto da un'Autorita' giudiziaria del Regno. 
 
  Art. 48. Non possono  ottenere  patente  di  vettore  di  emigranti
coloro che nelle operazioni di emigrazione agiscono  gia'  per  conto
altrui come amministratori o come rappresentanti con firma sociale di
compagnie di navigazione o di Consorzi di armatori nazionali,  ovvero
come rappresentanti locali, giusta l'art. 16 della legge, o,  infine,
come mandatari di compagnie, di armatori o di noleggiatori stranieri. 
 
  Piu' compagnie,  armatori  o  noleggiatori  stranieri  non  possono
nominare lo stesso mandatario. 
 
  Ferma   restando,   pei   vettori   forestieri,   la   disposizione
dell'articolo 13, terzo capoverso, della legge, circa la nomina di un
mandatario speciale,  i  vettori  nazionali  o  forestieri  potranno,
previa comunicazione al Commissariato, nominare,  in  ciascuna  delle
citta' indicate  nell'articolo  9  della  legge,  un  procuratore  di
nazionalita' italiana  con  facolta'  di  raccogliere  gli  emigranti
indirizzati dai rappresentanti al porto d'imbarco,  di  rappresentare
essi vettori nelle operazioni  di  emigrazione  presso  le  autorita'
locali,  esclusa,  pei  vettori  forestieri,  la  citta'  ove   abbia
domicilio il rispettivo mandatario, ed esclusa pei vettori  nazionali
la citta' ove essi abbiano la sede principale od una sede succursale. 
 
  Il procuratore e' considerato come un  rappresentante  del  vettore
per gli effetti del penultimo capoverso dell'articolo 31 della legge,
ed al vettore risale la responsabilita' civile di ogni atto  del  suo
procuratore in materia di emigrazione. 
 
  Non puo' la stessa persona accettare procura ai  suddetti  fini  da
piu' vettori. 
 
  Ai procuratori  sono  applicabili  le  disposizioni  contenute  nel
seguente  articolo  58,  quanto  ai  documenti  da   presentarsi   al
Commissariato (oltre l'atto  di  procura),  e  nell'ultimo  capoverso
dell'articolo 59, quanto ai casi  nei  quali  puo'  essere  negata  o
revocata la loro nomina. 
 
  Art. 58. Per notificare al Commissariato i  propri  rappresentanti,
il vettore di emigranti deve unire alla sua dichiarazione i  seguenti
documenti: 
 
      a)   certificato   di   cittadinanza    italiana    debitamente
legalizzato; 
 
      b) un certificato di data recente, rilasciato dal  sindaco  del
Comune di dimora abituale del rappresentante, da cui risulti la buona
condotta di lui; 
 
      c) un'attestazione  rilasciata  dal  sindaco  predetto  da  cui
risulti la professione del rappresentante e la  di  lui  capacita'  a
fare operazioni di emigrazioni; 
 
      d) il certificato penale di data recente; 
 
      e)  tante  marche  da  bollo  da  L.   1,20   quanti   sono   i
rappresentanti nominati dal vettore, pei quali si richiede  l'assenso
del Commissariato. 
 
  Art.  59.  Il  Commissariato,  sentito  il  parere   del   prefetto
competente, rilascera' al vettore un certificato, munito di marca  da
bollo da lire 1,20 del dato assenso per ogni rappresentante. Nel caso
di negato assenso comunichera' al vettore copia del relativo decreto. 
 
  Il  certificato  da'  facolta'  al   rappresentante   di   eseguire
operazioni  di  emigrazione  nella  circoscrizione  assegnatagli  dal
vettore. 
 
  Ogni  rappresentante  deve,  per  le  operazioni  di   emigrazione,
trattare unicamente o direttamente col vettore da cui dipende, o  col
mandatario, oppure col procuratore di cui al  secondo  capoverso  del
precedente articolo 48. 
 
  Le ragioni per negare o revocare l'assenso possono  essere  fondate
tanto sulla precedente condotta del rappresentante nei  rapporti  con
l'emigrazione, quanto sulla di lui capacita' e moralita', nonche'  su
circostanze o condizioni locali o di famiglia, le quali  suggeriscano
la  convenienza  di  tale  diniego  o  revoca  nell'interesse   degli
emigranti. 
 
  Art. 80. E' vietato di esercitare l'ufficio di rappresentante: 
 
    1° Ai minorenni, ai funzionari dello Stato, ai segretari comunali
o a chi ne faccia le veci, ai medici condotti, ai  maestri  comunali,
ai ministri del culto; 
 
    2° Agli impiegati e dipendenti di un rappresentante; 
 
    3° A chiunque faccia parte di un'agenzia di affari,  nella  quale
siano interessate, sotto  qualsiasi  denominazione,  persone  escluse
dall'ufficio  di  rappresentante  per  ragioni  indicate  nell'ultimo
capoverso dell'articolo 59. 
 
  Art. 61. Il vettore non puo' nominare un suo  rappresentante  nella
citta' ove egli ha la sede  principale  dei  propri  affari  o  nella
citta' ove ha una sede succursale. 
 
  Egli  non  puo'  nominare  piu'  di  un  rappresentante  per   ogni
mandamento  giudiziario  o  per  ogni  citta'  che   comprenda   vari
mandamenti;  ma  puo'  istituire  un  solo  rappresentante  per  piu'
mandamenti, purche' siano compresi nella stessa provincia. 
 
  Il numero di rappresentanti che i vettori possono istituire in ogni
provincia, o in una  determinata  provincia,  potra'  essere  con  R.
decreto, sentito il Consiglio dell'emigrazione, limitato ad  uno  per
circondario. 
 
  Allo  stesso  modo  e  con  le  stesse  formalita'  potra'   essere
consentito che in determinate provincie ed anche  in  un  determinato
circondario il numero dei rappresentanti  sia  maggiore  di  uno  per
mandamento giudiziario e per vettore. 
 
  Il rappresentante dovra' avere la propria sede in un  capoluogo  di
mandamento, o, secondo i casi, di circondario. 
 
  E' vietato ad un rappresentante  di  operare  nella  circoscrizione
assegnata ad un altro rappresentante dello stesso vettore, o sotto la
dipendenza o come direttore di altri rappresentanti. 
 
  Il vettore non puo' aprire piu' di un ufficio per le operazioni  di
emigrazione  nelle  citta'  ove  egli  ha  la  propria  sede  od  una
succursale. Nelle citta' di Genova, Napoli e Palermo potra' aprire un
secondo ufficio nelle vicinanze del porto. 
 
  Art. 75. Il biglietto d'imbarco puo' essere pagato  dall'emigrante,
in  tutto  od  in  parte,  al  rappresentante  presso  il  quale   ha
contrattato l'imbarco. 
 
  Nel  porto   di   partenza   l'emigrante,   oltre   al   versamento
dell'eventuale complemento del nolo, non sara' tenuto al pagamento di
alcun supplemento o diritto di qualsiasi specie. 
 
  L'emigrante puo' sempre rivolgersi, per ottenere  il  biglietto  di
imbarco  su  un  determinato  piroscafo,  al  Comitato   comunale   o
mandamentale, il quale lo porra' in relazione diretta col vettore. 
 
  L'emigrante  non  deve  alcun  compenso  al  Comitato  per  l'opera
prestatagli. 
 
  Il biglietto d'imbarco da' diritto all'emigrante d'essere  messo  a
terra col proprio bagaglio, nel porto di destinazione,  a  spese  del
vettore, sul quale incombono altresi' le tasse di sbarco che  fossero
imposte dalle leggi locali. 
 
  Art. 170. Il piroscafo nazionale che sia partito da  un  porto  del
Regno con emigranti, e sotto l'osservanza delle norme  contenute  nel
presente  regolamento,  al  suo  ritorno  nel  Regno  da   un   porto
transoceanico  e'  tenuto  a  sottostare  a  tutte  le   disposizioni
stabilite  dal  regolamento  stesso  per  quanto  riguarda  le  buone
condizioni della  nave,  l'assetto  interno  ed  il  trattamento  dei
passeggieri. 
 
  Il medico militare continuera' anche  nel  viaggio  di  ritorno  ad
avere la direzione del servizio sanitario e ad esercitare, a riguardo
dei passeggieri nazionali di terza classe,  lo  speciale  ufficio  di
sorveglianza che gli e' conferito dal precedente art. 157. 
 
  Il piroscafo straniero che sia partito dal regno  nelle  suindicate
condizioni, quando imbarchi in un porto estero passeggieri diretti ad
un porto del regno, potra' uniformarsi alle leggi ed  ai  regolamenti
del luogo di partenza od a quelli della propria  bandiera.  Pero'  il
trattamento dei passeggieri italiani di 3ª classe non  potra'  essere
inferiore, per quanto riguarda il vitto, le  norme  igieniche,  e  lo
spazio  assegnato  nei  dormitori,  a  quello  prescritto   per   gli
emigranti. Il servizio sanitario da parte del medico militare  potra'
limitarsi  ai  passeggieri  nazionali,  quando  il   vettore   avesse
imbarcato per suo  conto  un  altro  medico;  in  caso  contrario  si
estendera' a tutte le persone imbarcate. In entrambi i casi il medico
militare continuera', a riguardo  dei  passeggieri  nazionali  di  3ª
classe, nello speciale ufficio di sorveglianza. 
 
  Prima che i piroscafi si' italiani, che stranieri, intraprendano il
viaggio di ritorno, il medico militare curera' che siano  operate  le
lavature e le disinfezioni necessarie, affinche' le cuccette  vengano
a trovarsi nelle condizioni imposte per le  partenze  dai  porti  del
regno. 
 
  Il vettore, si' nazionale che  straniero,  il  quale  rilasci,  per
mezzo dei propri agenti in paesi posti al di  dell'Oceano,  biglietti
di viaggio ad emigrati italiani che vogliano far ritorno  in  patria,
dovra' precisare, in essi biglietti,  il  nome  del  piroscafo  e  il
giorno della partenza. Se  la  partenza  venga,  poi,  prorogata,  il
vettore  sara'  tenuto,  qualunque  sia  la  causa  del  ritardo,   a
provvedere alle spese di vitto e d'alloggio dell'emigrato  giunto  al
porto d'imbarco, dal giorno della  partenza  indicato  nel  biglietto
fino al giorno in cui la partenza avvenga, uniformandosi  alle  norme
che saranno in proposito stabilite dal  R.  ufficiale  consolare  del
luogo. 
 
  Nei biglietti  di  viaggio  dovra'  pure  essere  precisato  se  il
passeggiero sara'  trasportato  al  porto  italiano  di  destinazione
direttamente, oppure  mediante  trasbordo,  in  un  porto  intermedio
straniero o  italiano,  sopra  un  altro  piroscafo;  nel  qual  caso
quest'ultimo dovra' avere tutti i requisiti previsti  dal  precedente
articolo 63; oppure mediante ferrovia dal porto intermedio  straniero
o italiano a destinazione. 
 
  Quando in  luogo  del  medico  militare  si  trovasse  a  bordo  un
commissario, giusta l'articolo 32 del presente il commissario  stesso
continuera'  nel  suo  Regolamento,  ufficio  di  sorveglianza  anche
durante il viaggio di ritorno. 
 
  In esecuzione di quanto dispone l'articolo 32, capoverso 17°  della
legge, potranno con decreto Reale, su  proposta  del  Ministro  degli
Affari Esteri, di concerto col  Ministro  della  Marina,  sentito  il
parere del  Consiglio  di  Stato,  essere  stabilite  altre  norme  e
condizioni, cui dovranno sottostare armatori, noleggiatori e capitani
di piroscafi, si' nazionali che stranieri, i quali,  provvisti  oppur
no di patente di vettore, trasportino passeggieri italiani  di  terza
classe, o di classe equiparata alla terza, da porti transoceanici  ad
un qualsiasi porto del regno; e verranno, in tal caso,  stabilite  le
norme per  la  constatazione  delle  relative  contravvenzioni.  Tali
disposizioni saranno considerate  come  facenti  parte  del  presente
Regolamento, anche per gli effetti dell'articolo  31,  paragrafo  7°,
della legge. 
 
  Art. 171. L'emigrato italiano che rimpatria su piroscafo  nazionale
o straniero appartenente ad un vettore, potra' presentare reclamo  al
medico  militare,  o  al  commissario  viaggiante,  o   all'ispettore
dell'emigrazione, per danni che abbia subiti all'estero o in corso di
viaggio per colpa del vettore o dei suoi agenti. 
 
  La Commissione arbitrale del porto d'arrivo nel regno e' competente
a  giudicare  colle  norme  stabilite  dalla  legge  e  dal  presente
regolamento.