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REGIO DECRETO 21 dicembre 1902, n. 527

Che eleva il fondo di scorta dei biglietti agli istituti di emissione. (002U0527)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-1-1903
al: 1-11-1905
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'articolo 5 del testo unico  di  legge  sugli  Istituti  di
emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato  con
R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373; 
 
  Veduto il Regolamento per i biglietti di Stato e di banca approvato
con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508; 
 
  Veduto il R. decreto 7 gennaio 1900, n. 14; 
 
  Sentita la Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e
sugli Istituti di emissione; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Il limite stabilito dal R. decreto 7 gennaio 1900, n.  14,  per  il
fondo di scorta in biglietti di propria  fabbricazione,  per  ciascun
Istituto di emissione, e' elevato dai tre quinti ad un importo uguale
a quello della circolazione nel limite normale, di cui all'articolo 7
del succitato testo unico di legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1902. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                          Zanardelli. 
                                                          Di Broglio. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.