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REGIO DECRETO 29 dicembre 1901, n. 560

Che istituisce presso il Ministero della Guerra una Commissione con l'incarico di rivedere gli elenchi A e B annessi al Regolamento per la concessione degli impieghi ai sott'ufficiali del R. Esercito e della R. Marina ed agli scrivani locali. (001U0560)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-2-1902
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vedute la legge 8 luglio 1883, n. 1470,  relativa  allo  stato  dei
sott'ufficiali dell'esercito, e la legge 14 luglio 1887, n. 4719, che
ammette  gli  scrivani  locali   dell'Amministrazione   marittima   a
concorrere con quelli della  Guerra  ai  posti  d'ufficiale  d'ordine
presso le diverse Amministrazioni dello Stato; 
 
  Veduto il R. decreto 28  giugno  1888,  n.  5574,  che  approva  il
Regolamento per la concessione degli impieghi ai  sott'ufficiali  del
R. Esercito e della R. Marina, ed agli scrivani locali dipendenti dai
Ministeri della Guerra e della Marina; 
 
  Ritenuto che negli elenchi A e B, annessi  al  citato  Regolamento,
trovansi ancora inscritti impieghi gia' da tempo soppressi, e non  vi
sono invece compresi impieghi posteriormente istituiti o cambiati  di
denominazione; 
 
  Ritenuta quindi la necessita'  di  rivedere  e  riformare  i  detti
elenchi per metterli in armonia con le disposizioni organiche vigenti
nelle diverse Amministrazioni dello Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' istituita presso il Ministero della Guerra una  Commissione  con
l'incarico di rivedere gli elenchi A  e  B,  annessi  al  Regolamento
approvato con R. decreto 28 giugno 1888, n. 5574, e  di  proporre  le
modificazioni e le aggiunte da apportarvisi a norma dell'articolo  14
del Regolamento stesso.