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LEGGE 30 dicembre 1901, n. 530

Relativa all'approvazione delle Convenzioni stipulate coll'Amministrazione provinciale di Milano, con quella comunale di Torino e colla Società italiana delle strade ferrate del Mediterraneo, per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due tronchi di ferrovia, uno da Domodossola ad Arona, l'altro da Santhia, per Borgomanero, ad Arona. (001U0530)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal: 15-1-1902
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono approvate le due Convenzioni stipulate addi' 28 novembre 1901,
l'una fra il Ministro dei Lavori Pubblici ed il Ministro  del  Tesoro
per l'Amministrazione dello Stato ed i signori commendatore  avvocato
Paolo Manusardi, presidente della Deputazione provinciale di  Milano,
ed  il  commendatore  ingegnere  Clemente  Maraini,  il  primo  quale
rappresentante  della  provincia  di  Milano  ed  il  secondo   quale
mandatario  della  Societa'  Italiana  per  le  strade  ferrate   del
Mediterraneo, per la concessione della costruzione  e  dell'esercizio
di una linea di ferrovia a sezione ordinaria da Domodossola ad Arona;
l'altra fra  gli  stessi  Ministri  ed  i  signori  nobile  ingegnere
Severino Casana, Senatore  del  Regno  e  Sindaco  di  Torino,  e  il
commendatore   ingegnere   Clemente   Maraini,   il    primo    quale
rappresentante del Comune di Torino ed il  secondo  quale  mandatario
della Societa' della Rete  Mediterranea,  per  la  concessione  della
costruzione  e  dell'esercizio   della   linea   da   Santhia',   per
Borgomanero, ad Arona. 
  L'approvazione di ciascuna delle due Convenzioni rimane subordinata
alla seguente aggiunta: In qualunque tempo avvenga il riscatto, dalla
data di esso cessera' la sovvenzione chilometrica alla linea  o  alle
linee riscattate. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato  in  G.U.  3/01/1902,  n.  2
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.