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REGIO DECRETO 13 dicembre 1900, n. 480

Che modifica l'articolo 2 del Regolamento per l'esecuzione della legge-convenzione riguardante il R. istituto di studii superiori di Firenze. (000U0480)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-1-1901
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 30 giugno 1872, n. 885, che approva la  convenzione
per il R. Istituto di studi superiori in Firenze; 
 
  Veduto il R. decreto 19  maggio  1889,  n.  6179,  che  approva  il
Regolamento per l'esecuzione della legge anzidetta; 
 
  Considerando la convenienza di rendere rieleggibili alla scadenza i
membri del Consiglio direttivo dell'Istituto usciti  di  carica,  per
evitare che la troppo frequente  mutabilita'  del  Consiglio  nuoccia
alla buona direzione economica dell'Istituto stesso; 
 
  Vedute la deliberazione presa il 17 novembre dal Consiglio comunale
di Firenze, e vidimata dalla Prefettura il successivo giorno 27; e la
deliberazione presa il 19 novembre dalla Deputazione  provinciale  di
Firenze; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
Pubblica Istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  All'articolo  2   del   Regolamento   per   la   esecuzione   della
legge-convenzione 30 giugno 1872, riguardante il R. Istituto di studi
superiori di Firenze, approvato col R. decreto  19  maggio  1889,  n.
6179, e' sostituito il seguente: 
 
  «Articolo 2. - I membri del Consiglio direttivo durano  in  ufficio
tre anni, e possono essere rieletti. 
 
  Le loro funzioni sono gratuite. 
 
  In  ciascun  anno  avra'  luogo  la  rielezione  di   un   delegato
governativo  e  di  uno  dei  rappresentanti  del  Comune   e   della
Provincia». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 13 dicembre 1900. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                            Gallo.    
 
  Visto, li Guardasigilli: Gianturco