stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 24 dicembre 1899, n. 488

Concernente aggiunte e modificazioni alla Tariffa F per l'assicurazione delle indennità, conforme alla legge per gl'infortunii sul lavoro. (099U0488)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 2-2-1900
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta l'istanza presentata dalla Cassa Nazionale di  assicurazione
per  gli  infortuni   degli   operai   sul   lavoro,   per   ottenere
l'approvazione Sovrana di alcune aggiunte e  modificazioni  da  farsi
alla Tariffa F da essa stabilita per l'assicurazione delle indennita'
in conformita' alla legge per gli infortuni sul lavoro; 
 
  Veduta la deliberazione del Consiglio  superiore  della  Cassa,  in
data  5  agosto  1899,  con  la  quale  le   accennate   aggiunte   e
modificazioni furono approvate; 
 
  Veduti la legge 8 luglio 1833, n. 1473, che ha instituito la  Cassa
Nazionale predetta, e il R. decreto 30  ottobre  1898,  n.  506,  col
quale furono approvati, in via di  esperimento,  il  Regolamento  dei
premi e delle indennita' e le tariffe di essa; 
 
  Veduta la leggo 17 marzo 1898, n. 80; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  State   per
l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nella Tariffa F stabilita per l'assicurazione delle indennita',  in
conformita' alla legge 17 marzo 1898, n. 80, dalla Cassa Nazionale di
assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, e  approvata
con R. decreto 30 ottobre 1898, n. 506, e' aggiunta una nuova  classe
di rischio distinta con la lettera A, col premio, per ogni mille lire
di salario corrisposto agli operai, di  lire  3  per  l'assicurazione
collettiva semplice e di lire  3,10  per  l'assicurazione  collettiva
combinata.