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REGIO DECRETO 30 novembre 1899, n. 462

Che modifica alcuni articoli del Regolamento per l'esecuzione della legge sull'ordinamento consolare. (099U0462)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1900
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 14-1-1900
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 28 gennaio 1866, n. 2804; 
 
  Visto il Regolamento approvato con R. decreto  7  giugno  1866,  n.
2996; 
 
  Visto il R. decreto 29 novembre 1870, n. 6090; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari Esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli articoli 5 e 23 del Regolamento per  l'esecuzione  della  legge
sull'ordinamento consolare, approvato con R. decreto 7  giugno  1866,
n. 2996, sono modificati come segue: 
 
  «Art. 5. Nelle promozioni dei consoli generali, dei consoli  e  dei
vice consoli da una classe all'altra, si segue l'ordine  d'anzianita'
per due terzi dei posti vacanti, e per l'altro terzo si ha unicamente
riguardo al merito. 
 
  Nel determinare  l'anzianita'  sara'  computato,  coll'aumento  del
quarto, il servizio effettivo, comprovato mediante i processi verbali
di cui all'articolo 15, prestato  dagli  ufficiali  consolari,  nella
rispettiva classe, nelle seguenti regioni: 
 
    Asia, eccettuate le provincie dell'impero ottomano e  dell'impero
russo bagnato dal mare Mediterraneo e dal mar Nero; 
 
    Africa,  eccettuato  l'Egitto  propriamente  detto  e  le   coste
mediterranee fino al Capo Spartel; 
 
    America meridionale e centrale; 
 
    Messico  e  Stati  dell'Unione  americana  posti  sul  golfo  del
Messico; 
 
    Oceania. 
 
  L'avanzamento dei vice consoli a consoli e dei  consoli  a  consoli
generali si fa esclusivamente a scelta. 
 
  Art. 23. Il Ministro per gli  Affari  Esteri  puo'  concedere  agli
ufficiali  consolari  di   prima   categoria   congedi   ordinari   o
straordinari. 
 
  Il congedo ordinario non puo' eccedere i sei mesi, lo straordinario
non puo' oltrepassare un anno. Il congedo  ordinario  viene  tuttavia
aumentato di un terzo a favore degli ufficiali consolari residenti in
paesi transatlantici».