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REGIO DECRETO 1 dicembre 1898, n. CCCCXXXIV (434)

Che istituisce venti sezioni elettorali per i collegi di probi-viri nella provincia di Roma. (9800434R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1899
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vigente al 03/05/2024
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Testo in vigore dal: 7-3-1899
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge del  15  giugno  1893,  n.  295,  sui  collegi  dei
probi-viri per le industrie, ed  il  regolamento  per  la  esecuzione
della legge stessa, approvato con regio decreto del 26  aprile  1894,
n. 179; 
 
  Veduto il regio decreto del 20  febbraio  u.  s.,  n.  XLVI  (parte
supplementare), che istituisce in Roma sei collegi di probi-viri  per
le industrie; 
 
  Sulla proposta  del  Nostro  ministro  d'agricoltura,  industria  e
commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono istituite 20 sezioni elettorali per i  collegi  di  probi-viri
per le industrie istituiti nella provincia di  Roma,  ripartite  come
risulta dalla seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 1° dicembre 1898. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 16 febbraio 1899. 
 
    Reg. 218. Atti del Governo a. f. 173. Rostagno. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO APRILE. 
 
                                                           A. Fortis.