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REGIO DECRETO 23 dicembre 1897, n. CCCCIX (409)

Che modifica la tariffa per la concessione dei mutui dell'istituto italiano di credito fondiario. (9700409R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1898
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 5-2-1898
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 5, penultimo capoverso, della legge 17  luglio  1890,
n. 6955 (serie 3ª); 
 
  Veduti gli art. 4 e 7 del regolamento per l'esecuzione della  legge
predetta, approvato con regio decreto 1° febbraio 1891, n. 66; 
 
  Veduti gli art. 12 e 13 del regio decreto 9 luglio  1891,  n.  397,
che approva le norme per  la  concessione  dei  mutui  e  le  tariffe
dell'istituto italiano di credito fondiario, seguito dall'altro regio
decreto 31 dicembre 1896, n. CCCCLI (parte supplementare); 
 
  Veduta la deliberazione presa dal consiglio  d'amministrazione  del
menzionato istituto nella adunanza del 28 novembre 1897; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, l'industria e il commercio; 
 
  Sentito il ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'istituto  italiano  di  credito  fondiario,  cominciando  dal  1°
gennaio 1898, invece di far  depositare  a  fondo  perduto,  all'atto
della presentazione delle domande di mutuo,  il  decimo  delle  spese
proporzionali di trattazione, esigera' soltanto un  piccolo  deposito
fisso, come appresso: 
 
  L.  5  (lire  cinque)  per  le  domande  sino  a  L.  20,000  (lire
ventimila), e L. 10 (lire dieci) per le domande  di  somma  superiore
qualsiasi. 
 
  Per le domande ritirate o respinte delle quote di deposito  saranno
devolute all'istituto, a titolo di rifacimento di spese di posta e di
stampa, per le domande ammesse alla trattazione, se ne terra'  invece
conto all'atto  della  richiesta  dell'intero  deposito,  secondo  la
tariffa in vigore, la quale rimane in tutto il resto invariata. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1897. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 15 gennaio 1898. 
 
    Reg. 214. Atti del Governo a f. 26. G. Cappiello. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli 
 
                                                       F. Cocco-Ortu.