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REGIO DECRETO 27 dicembre 1896, n. 580

Che autorizza i Cancellieri giudiziari ad essere distributori secondarii della marca da bollo a tassa fissa da Lire 3. (096U0580)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 30-1-1897
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 12 della legge 8  agosto  1895  n.  556,  con  cui  e'
stabilito che su ciascun foglio di  carta  da  bollo  delle  comparse
originali nelle cause civili a rito sommario devono essere  applicate
tante marche di uguale valore quanti sono i Procuratori coi quali  la
comparsa deve essere scambiata; 
 
  Visto il R. decreto  24  novembre  1895  n.  673,  col  quale  sono
stabiliti la forma ed i distintivi della nuova marca da bollo a tassa
fissa da lire 3, oltre i due decimi, istituita per effetto  dell'art.
12 della legge precitata; 
 
  Visto l'art. 3° del Regolamento 10 dicembre 1882 n.  1103,  secondo
il quale anche i Cancellieri possono  essere  distributori  secondari
della  specie  di  carta  bollata  occorrente  per  gli  atti   della
Cancelleria e degli uscieri. 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
Finanze, di concerto con il Nostro Guardasigilli Ministro  Segretario
di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  I Cancellieri giudiziari presso i  Tribunali  e  le  Corti  possono
essere distributori secondari anche della  marca  da  bollo  a  tassa
fissa da lire 3, oltre i due decimi,  da  applicarsi  sulle  comparse
originali nelle cause civili a rito sommario, a' termini dell'art. 12
della legge 8 agosto 1895 n. 556. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 27 dicembre 1896. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                            Branca.   
                                                            G. Costa. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.