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REGIO DECRETO 13 dicembre 1896, n. CCCCXLII (442)

Portante la sostituzione degli art. 30, 35 e 37 dello statuto organico della cassa di risparmio di Badia Polesine. (9600442R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1897
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 29-1-1897
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vedute le deliberazioni prese dal consiglio direttivo  della  cassa
di risparmio di Badia Polesine nelle adunanze 2 giugno e 26  novembre
1896 in ordine alla riforma dello statuto organico di quella cassa; 
 
  Veduto lo statuto organico della cassa predetta approvato con regio
decreto 29 novembre 1891, n. CCCXCIX (parte supplementare); 
 
  Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª); 
 
  Sentito il consiglio di Stato; 
 
  Sopra la proposta del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per
l'agricoltura, l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Agli art. 30, 35  e  37  dello  statuto  organico  della  cassa  di
risparmio di Badia Polesine, approvato con regio decreto 29  novembre
1891, n. CCCXCIX (parte supplementare), sono sostituiti i seguenti: 
 
  «Art. 30. L'amministrazione della cassa e' affidata ad un consiglio
che si compone del presidente protempore della societa' operaia e  di
cinque membri scelti dal consiglio direttivo tanto fra  i  componenti
il consiglio stesso, che fra i soci contribuenti. 
 
  Nella prima seduta d'ogni anno il consiglio designa  uno  de'  suoi
membri coll'incarico di supplire il presidente in caso di assenza  od
impedimento  di  lui,  od  in  forza  dell'incompatibilita'  prevista
dall'art. 4 della legge sulle casse di risparmio e dell'art.  11  del
relativo regolamento. 
 
  Come il patrimonio della cassa e' separato da quello della societa'
operaia fondatrice, cosi' l'amministrazione della cassa  medesima  e'
distinta da quella della societa'.» 
 
  «Art. 35. Il presidente, ed in caso di assenza od impedimento od in
forza dell'incompatibilita' prevista dall'art. 4  della  legge  sulle
casse di risparmio, il  consigliere  designato,  in  conformita'  del
precedente articolo, rappresenta l'istituto  tanto  in  giudizio  che
presso i terzi,  e  cura  la  piena  ed  immediata  esecuzione  delle
deliberazioni del consiglio.» 
 
  «Art. 37. Il direttore tratta la parte esecutiva  degli  affari  in
piena relazione ai deliberati del consiglio ed alle prescrizioni  del
presente statuto; in unione al presidente o ad un consigliere,  firma
la corrispondenza, i vaglia cambiari, le girate per  la  cessione  di
effetti cambiari, vaglia ed assegni, la quietanza delle  cambiali  ed
ogni altro atto; in unione al cassiere i depositi in  conto  corrente
ed in generale compie o concorre a compiere giusta i regolamenti e le
disposizioni del consiglio tutti gli atti che  implicano  diritti  ed
obblighi verso la cassa. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 13 dicembre 1896. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 9 gennaio 1897. 
 
    Reg 209. Atti del Governo a f. 21. G Cappiello. 
 
   Luogo del Sigillo. V Il Guardasigilli G. COSTA. 
 
                                                        Guicciardini.