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LEGGE 29 luglio 1896, n. 346

Che porta modificazioni a quella comunale e provinciale nella parte riflettente il Sindaco elettivo e sulla revoca dei Sindaci. (096U0346)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/08/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 20-8-1896
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli articoli 123, 124, 125 e 127 del testo unico del  10  febbraio
1889 della legge comunale e provinciale, sono sostituiti i seguenti: 
 
  Art. 123. - Il sindaco e' eletto dal Consiglio comunale nel proprio
seno, a scrutinio segreto. 
 
  Esso dura in ufficio tre anni, ed e' sempre  rieleggibile,  purche'
conservi la qualita' di Consigliere. 
 
  Art. 124. - Per la elezione del sindaco saranno osservate le  norme
seguenti: 
 
  Quando per le elezioni  non  sia  stata  indetta  una  convocazione
straordinaria del Consiglio, la elezione deve essere posta all'ordine
del giorno non piu' tardi della prima tornata della  prima  sessione,
che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di sindaco. 
 
  L'elezione non e' valida se non e'  fatta  coll'intervento  di  due
terzi dei Consiglieri, assegnati al Comune ed a maggioranza  assoluta
di voti. 
 
  Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto  la  maggioranza
assoluta, si procede ad una  votazione  di  ballottaggio  fra  i  due
candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione  maggior  numero
di voti, ed  e'  proclamato  sindaco  quello  che  ha  conseguito  la
maggioranza assoluta dei voti. 
 
  Quando nessun candidato  abbia  ottenuta  la  maggioranza  assoluta
sopra prescritta, l'elezione  e'  rimandata  ad  altra  adunanza,  da
tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procedera'  a
nuova votazione. Ove nessuno  ottenga  la  maggioranza  assoluta,  ha
luogo una votazione definitiva di ballottaggio ed e'  proclamato  chi
ha conseguito il maggior numero di voti. 
 
  Se dopo due convocazioni non si e' ottenuta la presenza del  numero
dei Consiglieri, di  cui  nel  presente  articolo,  si  procede  alla
votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti. 
 
  La seduta nella quale si procede  alla  elezione  del  sindaco,  e'
presieduta dall'assessore  anziano,  se  la  Giunta  comunale  e'  in
funzioni, altrimenti dal Consigliere anziano. 
 
  Un esemplare del processo verbale della nomina del sindaco sara', a
cura dalla Giunta comunale, trasmesso al prefetto  e  rispettivamente
al sottoprefetto entro dieci giorni dalla sua data. 
 
  Il prefetto, con decreto motivato, annulla la  nomina  del  sindaco
quando l'eletto si trovi in uno dei casi stabiliti nell'articolo  127
della presente legge. 
 
  Contro il decreto  del  prefetto  puo'  il  Consiglio  comunale,  o
l'eletto, ricorrere entro quindici  giorni  dalla  comunicazione  del
decreto al Governo del Re, il quale provvede con decreto Reale previo
il parere del Consiglio di Stato. 
 
  Art. 125. - I sindaci  possono  essere  revocati  dall'ufficio  per
deliberazione motivata del Consiglio comunale. 
 
  Il Consiglio non puo' esser chiamato a deliberare sulla revoca  del
sindaco, se non quando vi sia  proposta  motivata  per  iscritto  del
prefetto, o di un terzo almeno dei Consiglieri assegnati al Comune. 
 
  Per la validita' della deliberazione occorre il voto di almeno  due
terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. 
 
  Quando dopo due votazioni, con  l'intervallo  di  otto  giorni  fra
l'una e l'altra, non siasi raggiunta tale maggioranza, e in una terza
adunanza, da tenersi dopo altri  otto  giorni,  si  sia  ottenuta  la
maggioranza assoluta dei  Consiglieri  assegnati  al  Comune,  e'  in
facolta' del Governo di revocare il sindaco con decreto Reale. 
 
  I sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni  dalla  data  della
sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio, ovvero dalla  data  della
citazione diretta del pubblico ministero a  comparire  all'udienza  e
sino  all'esito  del   giudizio,   qualora   vengano   sottoposti   a
procedimento penale per alcuno dei reati preveduti negli  art.  30  e
127, o per qualsiasi delitto punibile con una pena restrittiva  della
liberta' personale della durata superiore  nel  minimo  ad  un  anno.
Rimangono pure sospesi i sindaci contro cui  sia  emesso  mandato  di
cattura o dei quali sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato. 
 
  I sindaci decadono di pieno diritto dal loro ufficio  quando  siano
condannati per uno dei delitti preveduti dagli art. 30 e 127,  o  per
qualsiasi  altro  reato  ad  una  pena  restrittiva  della   liberta'
personale superiore ad un mese. 
 
  I sindaci possono essere sospesi dal prefetto e rimossi dal Re  per
gravi motivi di ordine pubblico, e, quando richiamati alla osservanza
di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli. 
 
  Il sindaco  rimosso  per  decreto  Reale  non  potra'  essere  piu'
rieletto per uno spazio di tempo estensibile a tre anni.  Il  periodo
d'ineleggibilita' deve essere specificato nel decreto di rimozione. 
 
  La qualita' di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si
perde la qualita' di Consigliere, o  per  la  sopravvenienza  di  una
delle cause di ineleggibilita' indicate nell'art. 127.  La  decadenza
sara' pronunciata dal Consiglio comunale, su proposta del prefetto, o
di iniziativa di un terzo dei Consiglieri comunali, entro il  termine
di un mese. In difetto, provvedera' il Governo con decreto Reale. 
 
  I  decreti  di  rimozione  del  sindaco  saranno  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale del Regno; e un elenco ne  sara'  comunicato  ogni
tre mesi al Senato e alla Camera dei Deputati. 
 
  Art. 127. - Oltre i casi d'ineleggibilita' stabiliti dagli art.  29
e 30, non puo' essere nominato sindaco: 
 
  chi non ha reso il conto di una precedente gestione, ovvero risulti
debitore, dopo di aver reso il conto; 
 
  il ministro di un culto; 
 
  colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici; 
 
  chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o  affini  fino  al
secondo grado che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di
segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di
appaltatore di lavori o servizi comunali o,  in  qualunque  modo,  di
fideiussore; 
 
  chi fu condannato per qualsiasi reato commesso  nella  qualita'  di
pubblico ufficiale o con abuso  d'ufficio  ad  una  pena  restrittiva
della liberta' personale superiore a sei mesi, e  chi  fu  condannato
per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non  inferiore
ad un anno o della detenzione non inferiore  a  tre  anni,  salvo  la
riabilitazione a termini di legge.