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REGIO DECRETO 30 dicembre 1894, n. 598

Che divide l'insegnamento dell'igiene in due corsi semestrali nell' Università di Roma (094U0598)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1895 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-2-1895
al: 15-12-2010
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                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Volendo  che   all'insegnamento   dell'igiene   sperimentale   vada
congiunto,  nella  R.  Universita'  di   Roma,   quello   dell'igiene
sperimentale applicata alla polizia sanitaria, al fine  di  procurare
agli studenti una piu' larga  coltura  in  questa  importante  branca
delle scienze mediche. 
 
  Considerato   come   a   questo   fine,   oltre   al    laboratorio
dell'Universita', convenga giovarsi dei larghi mezzi di studio e  del
ricco  materiale  scientifico  onde  sono  provveduti  i   laboratori
d'igiene istituiti in Roma dal Ministero dell'Interno. 
 
  Veduti gli articoli 135 e 169 della legge 13 novembre 1859 n. 3725; 
 
  Veduta la legge 12 maggio 1872 n. 821 (serie 2ª); 
 
  Veduto l'art. 95 del regolamento universitario approvato con Nostro
Decreto del 26 ottobre 1890 n. 7337 (serie 3ª); 
 
  Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'Interno
e per l'Istruzione pubblica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nella R. Universita' di Roma, l'insegnamento dell'igiene e'  diviso
in due corsi semestrali: il primo  d'igiene  sperimentale,  da  darsi
nell'Istituto  d'igiene   dell'Universita';   il   secondo   d'igiene
sperimentale applicata alla  polizia  sanitaria,  da  impartirsi  nei
laboratori   scientifici   d'igiene    dipendenti    dal    Ministero
dell'Interno.