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REGIO DECRETO 16 dicembre 1894, n. DXCII (592)

Che affida in amministrazione alla provincia di Roma il locale manicomio di S. Maria della Pietà ed il Brefotrofio di S. Spirito, erige quest'ultimo in ente morale autonomo e ne stabilisce le relative condizioni. (9400592R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1895
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-2-1895
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vedute le deliberazioni 5 novembre 1894 del regio  commissario  per
l'amministrazione degli ospedali di  Roma  e  10  novembre  1894  del
consiglio provinciale di Roma proponenti che con determinate norme  e
condizioni vengano affidati in amministrazione alla provincia di Roma
il locale manicomio di S. Maria  della  Pieta',  avente  personalita'
giuridica propria, ed il Brefotrofio che rappresenta  ora  uno  degli
scopi del locale istituto di  S.  Spirito  in  Sassia,  costituendolo
prima in ente morale autonomo; 
 
  Veduto  che  tali  deliberazioni  hanno   ottenuto   l'approvazione
tutoria; 
 
  Veduta la nota 23 ottobre 1894, n. 1639 del regio  commissario  per
gli  ospedali  di  Roma  e   la   dichiarazione   29   ottobre   1894
dell'amministrazione  provinciale  di  Roma,  dalle   quali   risulta
assodato che  nel  passaggio  dei  due  istituti  pii  predetti  alla
provincia verranno  dalla  medesima  assunti  gli  impiegati  a  tali
istituti addetti coi diritti rispettivi; 
 
  Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972 e 20 luglio 1890, n. 6980; 
 
  Udito il parere del consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario  di  Stato,  per  gli
affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il manicomio di S. Maria della  Pieta'  esistente  in  Roma  avente
personalita' giuridica propria, e' affidato in  amministrazione  alla
provincia di Roma e per essa alla sua deputazione provinciale, con le
seguenti condizioni: 
 
    a) il manicomio, gia' assunto di fatto dalla provincia  sino  dal
1° luglio 1893, passa alla  medesima  con  tutto  il  suo  patrimonio
mobiliare ed immobiliare,  niente  escluso  ed  eccettuato,  compresa
l'indennita' di espropriazione tuttora dovuta  dal  consorzio  per  i
lavori del Tevere ed ammontante a lire 1,020,000. Siccome pero' nella
espropriazione e' compresa, come risulta da tipo firmato dalle parti,
un'area ed un fabbricato di proprieta' dell'istituto di. S.  Spirito,
la provincia di Roma ne  paghera'  al  predetto  istituto  il  prezzo
relativo in lire 43,000 al momento della riscossione della indennita'
di lire 1,020,000 di cui sopra. Parimenti, siccome il manicomio tiene
in affitto per annue lire 1,200 alcuni fabbricati dell'istituto di S.
Spirito, dei quali parte e' compresa nella espropriazione  accennata,
la provincia di Roma seguitera' a corrispondere l'affitto stesso sino
al giorno nel quale paghera' le lire 43,000 predette ili  seguito  se
al manicomio occorresse ancora usufruire dei locali non  espropriati,
compreso il passaggio  sull'arco  del  Sangallo,  la  pigione  verra'
ridotta in proporzione. 
 
    b) il manicomio passa alla provincia con tutti i diritti ed oneri
inerenti, nessuno escluso ed eccettuato, con quanto  compone  la  sua
direzione, amministrazione, cura e custodia. Fra gli  oneri  predetti
si intende compreso il mutuo passivo di lire 310,000 contratto con la
cassa di  risparmio  di  Roma.  Il  canone  annuo  che  il  manicomio
corrisponde all'istituto di S.  Spirito  per  i  fabbricati  a  Villa
Cecchini e per due fienili al Gianicolo,  concessi  in  enfiteusi  al
manicomio con contratto 22  novembre  1888,  sara'  affrancato  dalla
provincia per la somma di lire  49,000  appena  emanato  il  presente
decreto. Il  prezzo  dell'area  di  proprieta'  dell'istituto  di  S.
Spirito destinata gia' ad uso di cimitero  e  venduta  al  manicomio,
autorizzato  ad  acquistare  con  regio  decreto  27  novembre  1891,
determinato in lire 55,000 nette di  spese,  sara'  parimenti  pagato
dalla provincia appena emanato il presente decreto: restano fermi per
il resto i diritti e gli oneri relativi alla vendita in parola,  come
nella deliberazione 28 febbraio 1891 della  commissione  ospitaliera,
approvata  il  31   marzo   successivo   dalla   giunta   provinciale
amministrativa, e come nel regio decreto citato.