stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 21 novembre 1894, n. DLVII (557)

Portante la sostituzione degli art. 14, 15, e 16 dello statuto organico della cassa di risparmio di Modigliana. (9400557R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1895
nascondi
vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 29-1-1895
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto  il  regio  decreto  22  gennaio  1891,   n.   XXVI   (parte
supplementare), che approva il nuovo statuto organico della cassa  di
risparmio di Modigliana; 
 
  Veduta  la  deliberazione  presa  dalla  societa'  della  cassa  di
risparmio predetta nell'adunanza del  giorno  24  settembre  1894  in
ordine ad alcune modificazioni da apportarsi  allo  statuto  organico
della cassa di risparmio, stessa; 
 
  Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª); 
 
  Sentito il consiglio di Stato; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, l'industria ed il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli articoli 14, 15 e 16 dello statuto  organico  della  cassa  di
risparmio di Modigliana sono sostituiti i seguenti: 
 
  «Art. 14. - La cassa e' amministrata da un consiglio  composto  del
presidente e di quattro consiglieri. 
 
  Faranno parte del consiglio il direttore, il segretario  ma  questi
con solo voto consultivo. 
 
  Art. 15. - A tenore dell'art. 8 la societa', riunita in  assemblea,
nomina il presidente,  i  consiglieri  e  due  sindaci,  nonche'  gli
impiegati  della  cassa,  ossia  il  direttore,  il  segretario,   il
cassiere, il ragioniere, il registratore e gli altri  soliti  tenersi
dalla cassa, o che saranno richiesti  dai  bisogni  della  cassa  con
facolta' di determinarne il numero, gli stipendi e le cauzioni quando
queste siano prescritte. 
 
  Gli impiegati possono essere eletti fuori della societa', ma i soci
avranno la preferenza. 
 
  Art. 16. - La carica di presidente e dei consiglieri ha  la  durata
di anni quattro e quella dei sindaci di anni due. 
 
  I consiglieri ed i sindaci si rinnovano uno per anno. 
 
  Gli impieghi sono conferiti anno per anno, ad eccezione  di  quello
di direttore che sara' conferito per cinque anni. 
 
  Tanto le cariche  quanto  gl'impieghi  possono  essere  rieletti  e
confermati. 
 
  Se entro l'anno viene a vacare una delle cariche o  uno  dei  posti
d'impiegato,  si  dovra'  provvedere   alla   sostituzione   mediante
convocazione dell'assemblea ea il nuovo eletto durera' in ufficio per
il tempo che vi sarebbe stato il decaduto».