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REGIO DECRETO 7 dicembre 1893, n. DCLXXXVII (687)

Che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sugli esercenti temporanei di bazars, di negozi di stralcio e sui commercianti girovaghi della camera di commercio ed arti di Potenza. (9300687R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1894
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 1-1-1894
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 31 e 33 della legge 6 luglio 1862, numero 680; 
 
  Visto il regio decreto 7 novembre 1893 che autorizza la  camera  di
commercio ed arti di Potenza ad imporre  una  tassa  sugli  esercenti
temporanei di bazars,  di  negozi  di  stralcio  e  sui  commercianti
girovaghi nel proprio distretto che  non  sieno  gia'  inscritti  nei
ruoli dell'imposta camerale; 
 
  Vista la deliberazione della camera di commercio anzidetta in  data
18 agosto 1893; 
 
  Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato e reso esecutivo  il  regolamento  per  l'approvazione
della tassa sugli  esercenti  temporanei  di  bazars,  di  negozi  di
stralcio e sui commercianti girovaghi,  deliberato  dalla  camera  di
commercio di  Potenza  nell'adunanza  del  18  agosto  1893,  secondo
l'unito  testo,  visto  e  firmato,  d'ordine  Nostro,  dal  ministro
proponente. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 7 dicembre 1893. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 21 dicembre 1893. 
 
    Reg. 194. Atti del Governo a f. 16. Petrecca. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Armo'. 
 
                                                           P. Lacava.