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LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

Sulle Opere Pie. (090U6972)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/2000)
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Testo in vigore dal: 6-8-1890
al: 22-1-1924
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                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono istituzioni di beneficenza soggette  alla  presente  legge  le
opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto  od  in  parte
per fine: 
 
    a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato  di  sanita'
quanto di malattia; 
 
    b)  di  procurarne  l'educazione,  l'istruzione,  l'avviamento  a
qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro  modo  il
miglioramento morale ed economico. 
 
  La presente legge non innova  alle  disposizioni  delle  leggi  che
regolano gli istituti scolastici, di  risparmio,  di  previdenza,  di
cooperazione e di credito.