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LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

Sulle Opere Pie. (090U6972)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/2000)
Testo in vigore dal: 14-4-1988
aggiornamenti all'articolo
 
                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono istituzioni di beneficenza soggette  alla  presente  legge  le
opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto  od  in  parte
per fine: (3) (4) 
 
    a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato  di  sanita'
quanto di malattia; 
 
    b)  di  procurarne  l'educazione,  l'istruzione,  l'avviamento  a
qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro  modo  il
miglioramento morale ed economico. 
 
  La presente legge non innova  alle  disposizioni  delle  leggi  che
regolano gli istituti scolastici, di  risparmio,  di  previdenza,  di
cooperazione e di credito. 
 
  Con decreto Reale, promosso dal Ministro dell'interno, di  concerto
con  quello  dell'istruzione,  possono  essere  dichiarati   istituti
scolastici e posti  alla  dipendenza  del  Ministero  dell'istruzione
quegl'istituti  a  favore   dei   ciechi,   nei   quali   gli   scopi
dell'educazione e dell'istruzione, in base alle tavole di  fondazione
e agli statuti, siano esclusivi o abbiano una prevalenza notevole sui
fini di assistenza, i quali saranno tuttavia conservati. (3) (4) 
 
                                                               ((11)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con  l'art.
1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma  primo,  della  legge  17
luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa  e
delle altre leggi,  dei  decreti  e  dei  regolamenti  che  vi  hanno
attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si
sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che  "Il  presente
decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. 
  Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al
decreto stesso anche prima, a misura che vengano  compiuti  gli  atti
preparatori per l'esecuzione di esso". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il Decreto  11  febbraio  1924  (in  G.U.  19/02/19,  n.  42),  nel
modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841,  ha
conseguentemente disposto (con  l'art.  1,  comma  1)  che  "E'  data
esecuzione,  a  decorrere  dal  1°  marzo  1924,  alle   disposizioni
contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13,  14,  15,  16,
17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29,  30,  31,  32,
33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre  1923,
n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due  ultimi  capoversi
dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19,  negli  ultimi  dieci
capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo - 7 aprile  1988,  n.
396  (in  G.U.   1°   s.s.   13/04/1988,   n.   15)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della  legge  17  luglio
1890, n. 6972 ("Norme sulle istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficenza") nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali  e
infraregionali  possano  continuare   a   sussistere   assumendo   la
personalita' giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora  i
requisiti di un'istituzione privata".