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REGIO DECRETO 29 dicembre 1889, n. MMMDCXI (3611)

Che proroga a tutto giugno 1891 l'emissione dei biglietti della Banca toscana di credito per le industrie ed il commercio. (8903611R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1890
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-1-1890
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 1° della legge in data del 25 del  mese  volgente,
n. 6570; 
 
  Vista  la  deliberazione  presa   dall'assemblea   generale   degli
azionisti della Banca toscana di  credito  per  le  industrie  ed  il
commercio d'Italia, tenuta in Firenze il giorno 28 dicembre volgente,
con la quale e' data facolta' al direttore generale  di  chiedere  al
Governo  la  proroga  a  favore  di  quell'istituto  della   facolta'
dell'emissione di biglietti  pagabili  a  vista  e  al  portatore,  a
termini e sotto le condizioni stabilite dalla nuova legge; 
 
  Vista l'istanza in data del 28 dicembre volgente, con la  quale  il
direttore generale della Banca toscana di credito per le industrie ed
il commercio d'Italia,  in  esecuzione  del  mandato  ricevuto  dalla
assemblea degli azionisti, chiede  che  all'istituto  suddetto  venga
accordata la proroga della facolta' di emettere biglietti pagabili  a
vista e al portatore, a termini e sotto  le  condizioni  della  legge
sopra indicata; 
 
  Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e  commercio,
di concerto col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sotto l'adempimento di tutte le condizioni prescritte dalle vigenti
leggi, la facolta' dell'emissione di biglietti pagabili a vista e  al
portatore, consentita alla Banca toscana di credito per le  industrie
ed il commercio d'Italia fino al 31 dicembre 1889, e' prorogata  fino
a che non venga diversamente  provveduto  per  legge,  senza  che  la
proroga possa oltrepassare il giugno 1891. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1889. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 31 dicembre 1889. 
 
    Reg. 172. Atti del Governo a f. 10. Mandillo. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. 
 
                                                           L. Miceli. 
                                                           Giolitti.